1. All'articolo 14 della legge 30 marzo 2001, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Sono vietati la vendita, la somministrazione e il consumo di bevande alcoliche e superalcoliche nelle aree di servizio situate lungo le autostrade dalle ore 23 alle ore 7»;
b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Vendita di bevande alcoliche e superalcoliche sulle autostrade».